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Art. 1715 — Responsabilita' per le obbligazioni dei terzi

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Art. 1715. (Responsabilita' per le obbligazioni dei terzi). In mancanza di patto contrario, il mandatario che agisce in proprio nome non risponde verso il mandante dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato, tranne il caso che l'insolvenza di queste gli fosse o dovesse essergli nota all'atto della conclusione del contratto.

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