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Art. 1710 — Diligenza del mandatario

ELI /it/codice-civile/art/1710parte di Codice Civile
Art. 1710. (Diligenza del mandatario). Il mandatario e' tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia; ma se il mandato e' gratuito, la responsabilita' per colpa e' valutata con minor rigore. Il mandatario e' tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato.

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