Codice Civile
Art. 1709 — Presunzione di onerosita'
Art. 1709. (Presunzione di onerosita'). Il mandato si presume oneroso. La misura del compenso, se non e' stabilita dalle parti, e' determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza e' determinata dal giudice.
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