Codice Civile
Art. 1701 — Diritto di accertamento dei vettori successivi
Art. 1701. (Diritto di accertamento dei vettori successivi). I vettori successivi hanno diritto di far dichiarare, nella lettera di vettura o in atto separato, lo stato delle cose da trasportare al momento in cui sono loro consegnate. In mancanza di dichiarazione, si presume che le abbiano ricevute in buono stato e conformi alla lettera di vettura.
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