Codice Civile
Art. 1700 — Trasporto cumulativo
Art. 1700. (Trasporto cumulativo). Nei trasporti che sono assunti cumulativamente da piu' vettori successivi con unico contratto, i vettori rispondono in solido per l'esecuzione del contratto dal luogo originario di partenza fino al luogo di destinazione. Il vettore chiamato a rispondere di un fatto non proprio puo' agire in regresso contro gli altri vettori, singolarmente o cumulativamente. Se risulta che il fatto dannoso e' avvenuto nel percorso di uno dei vettori, questi e' tenuto al risarcimento integrale; in caso contrario, al risarcimento sono tenuti tutti i vettori in parti proporzionali ai percorsi, esclusi quei vettori che provino che il danno non e' avvenuto nel proprio percorso.
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