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Codice Civile

Art. 17 — Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredita' e legati

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Art. 17. (Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredita' e legati). La persona giuridica non puo' acquistare beni immobili, ne' accettare donazioni o eredita', ne' conseguire legati senza l'autorizzazione governativa. Senza questa autorizzazione l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto.

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