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Art. 1697 — Accertamento della perdita e dell'avaria

ELI /it/codice-civile/art/1697parte di Codice Civile
Art. 1697. (Accertamento della perdita e dell'avaria). Il destinatario ha diritto di fare accertare a sue spese, prima della riconsegna, l'identita' e lo stato delle cose trasportate. Se la perdita o l'avaria esiste, il vettore deve rimborsargli le spese. Salvo diverse disposizioni della legge, la perdita e l'avaria si accertano nei modi stabiliti dall'art. 696 del codice di procedura civile.

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