Codice Civile
Art. 1696 — Calcolo del danno in caso di perdita o di avaria
Art. 1696. (Calcolo del danno in caso di perdita o di avaria). Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.
↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.