Codice Civile
Art. 1602 — Effetti dell'opponibilita' della locazione al terzo acquirente
Art. 1602. (Effetti dell'opponibilita' della locazione al terzo acquirente). Il terzo acquirente tenuto a rispettare la locazione subentra, dal giorno del suo acquisto, nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione.
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