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Codice Civile

Art. 1601 — Risarcimento del danno al conduttore licenziato

ELI /it/codice-civile/art/1601parte di Codice Civile
Art. 1601. (Risarcimento del danno al conduttore licenziato). Se il conduttore e' stato licenziato dall'acquirente perche' il contratto di locazione non aveva data certa anteriore al trasferimento, il locatore e' tenuto a risarcirgli il danno.

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