Codice Civile
Art. 15 — Revoca dell'atto costitutivo della fondazione
Art. 15. (Revoca dell'atto costitutivo della fondazione). L'atto di fondazione puo' essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attivita' dell'opera da lui disposta. La facolta' di revoca non si trasmette agli eredi.
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