Codice Civile
Art. 1410 — Rapporti fra cedente e cessionario
Art. 1410. (Rapporti fra cedente e cessionario). Il cedente e' tenuto a garantire la validita' del contratto. Se il cedente assume la garanzia dell'adempimento del contratto, egli risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto.
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