Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 1410
Codice Civile

Art. 1410 — Rapporti fra cedente e cessionario

ELI /it/codice-civile/art/1410parte di Codice Civile
Art. 1410. (Rapporti fra cedente e cessionario). Il cedente e' tenuto a garantire la validita' del contratto. Se il cedente assume la garanzia dell'adempimento del contratto, egli risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 1409 Art. 1411 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.