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Art. 1409 — Rapporti fra contraente ceduto e cessionario

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Art. 1409. (Rapporti fra contraente ceduto e cessionario). Il contraente ceduto puo' opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col cedente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva al momento in cui ha consentito alla sostituzione.

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