Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 1391
Codice Civile

Art. 1391 — Stati soggettivi rilevanti

ELI /it/codice-civile/art/1391parte di Codice Civile
Art. 1391. (Stati soggettivi rilevanti). Nei casi in cui e' rilevante lo stato di buona o di mala fede, di scienza o d'ignoranza di determinate circostanze, si ha riguardo alla persona del rappresentante, salvo che si tratti di elementi predeterminati dal rappresentato. In nessun caso il rappresentato che e' in mala fede puo' giovarsi dello stato d'ignoranza o di buona fede del rappresentante.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 1390 Art. 1392 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.