Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 1390
Codice Civile

Art. 1390 — Vizi della volonta'

ELI /it/codice-civile/art/1390parte di Codice Civile
Art. 1390. (Vizi della volonta'). Il contratto e' annullabile se e' viziata la volonta' del rappresentante. Quando pero' il vizio riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto e' annullabile solo se era viziata la volonta' di questo.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 1389 Art. 1391 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.