Codice Civile
Art. 1377 — Trasferimento di una massa di cose
Art. 1377. (Trasferimento di una massa di cose). Quando oggetto del trasferimento e' una determinata massa di cose, anche se omogenee, si applica la disposizione dell'articolo precedente, ancorche', per determinati effetti, le cose debbano essere numerate, pesate o misurate.
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