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Art. 1376 — Contratto con effetti reali

ELI /it/codice-civile/art/1376parte di Codice Civile
Art. 1376. (Contratto con effetti reali). Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprieta' di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprieta' o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.

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