Codice Civile
Art. 1361 — Atti di amministrazione
Art. 1361. (Atti di amministrazione). L'avveramento della condizione non pregiudica la validita' degli atti di amministrazione compiuti dalla parte a cui, in pendenza della condizione stessa, spettava l'esercizio del diritto. Salvo diverse disposizioni di legge o diversa pattuizione, i frutti percepiti sono dovuti dal giorno in cui la condizione si e' avverata.
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