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Art. 1360 — Retroattivita' della condizione

ELI /it/codice-civile/art/1360parte di Codice Civile
Art. 1360. (Retroattivita' della condizione). Gli effetti dell'avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui e' stato concluso il contratto, salvo che, per volonta' delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati a un momento diverso. Se pero' la condizione risolutiva e' apposta a un contratto ad esecuzione continuata o periodica, l'avveramento di essa, in mancanza di patto contrario, non ha effetto riguardo alle prestazioni gia' eseguite.

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