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Codice Civile

Art. 1259 — Subingresso del creditore nei diritti del debitore

ELI /it/codice-civile/art/1259parte di Codice Civile
Art. 1259. (Subingresso del creditore nei diritti del debitore). Se la prestazione che ha per oggetto una cosa determinata e' divenuta impossibile, in tutto o in parte, il creditore subentra nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha causato l'impossibilita', e puo' esigere dal debitore la prestazione di quanto questi abbia conseguito a titolo di risarcimento.

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