Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 1258
Codice Civile

Art. 1258 — Impossibilita' parziale

ELI /it/codice-civile/art/1258parte di Codice Civile
Art. 1258. (Impossibilita' parziale). Se la prestazione e' divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera dall'obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che e' rimasta possibile. La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento, o quando residua alcunche' dal perimento totale della cosa.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 1257 Art. 1259 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.