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Art. 1251 — Garanzie annesse al credito

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Art. 1251. (Garanzie annesse al credito). Chi ha pagato un debito mentre poteva invocare la compensazione non puo' piu' valersi, in pregiudizio dei terzi, dei privilegi e delle garanzie a favore del suo credito, salvo che abbia ignorato l'esistenza di questo per giusti motivi.

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