Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 1250
Codice Civile

Art. 1250 — Compensazione rispetto ai terzi

ELI /it/codice-civile/art/1250parte di Codice Civile
Art. 1250. (Compensazione rispetto ai terzi). La compensazione non si verifica in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno su uno dei crediti.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 1249 Art. 1251 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.