Codice Civile
Art. 1243 — Compensazione legale e giudiziale
Art. 1243. (Compensazione legale e giudiziale). La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantita' di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili. Se il debito opposto in compensazione non e' liquido ma e' di facile e pronta liquidazione, il giudice puo' dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e puo' anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione.
↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.