Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 1242
Codice Civile

Art. 1242 — Effetti della compensazione

ELI /it/codice-civile/art/1242parte di Codice Civile
Art. 1242. (Effetti della compensazione). La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non puo' rilevarla d'ufficio. La prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si e' verificata la coesistenza dei due debiti.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 1241 Art. 1243 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.