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Codice Civile

Art. 1205 — Surrogazione parziale

ELI /it/codice-civile/art/1205parte di Codice Civile
Art. 1205. (Surrogazione parziale). Se il pagamento e' parziale, il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto e' loro dovuto, salvo patto contrario.

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