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Art. 1204 — Terzi garanti

ELI /it/codice-civile/art/1204parte di Codice Civile
Art. 1204. (Terzi garanti). La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore. Se il credito e' garantito da pegno, si osserva la disposizione del secondo comma dell'art. 1263.

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