Codice Civile
Art. 1066 — Possesso delle servitu'
Art. 1066. (Possesso delle servitu'). Nelle questioni di possesso delle servitu' si ha riguardo alla pratica dell'anno antecedente e, se si tratta di servitu' esercitate a intervalli maggiori di un anno, si ha riguardo alla pratica dell'ultimo godimento.
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