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Art. 1065 — Esercizio conforme al titolo o al possesso

ELI /it/codice-civile/art/1065parte di Codice Civile
Art. 1065. (Esercizio conforme al titolo o al possesso). Colui che ha un diritto di servitu' non puo' usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso. Nel dubbio circa l'estensione e le modalita' di esercizio, la servitu' deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente.

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