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Codice Civile

Art. 1012 — Usurpazioni durante l'usufrutto e azioni relative alle servitu'

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Art. 1012. (Usurpazioni durante l'usufrutto e azioni relative alle servitu'). Se durante l'usufrutto un terzo commette usurpazione sul fondo o altrimenti offende le ragioni del proprietario, l'usufruttuario e' tenuto a fargliene denunzia e, omettendola, e' responsabile dei danni che eventualmente siano derivati al proprietario. L'usufruttuario puo' far riconoscere l'esistenza delle servitu' a favore del fondo o l'inesistenza di quelle che si pretende di esercitare sul fondo medesimo; egli deve in questi casi chiamare in giudizio il proprietario.

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