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Art. 1011 — Ritenzione per le somme anticipate

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Art. 1011. (Ritenzione per le somme anticipate). Nelle ipotesi contemplate dal secondo comma dell'art. 1009 e dal secondo comma dell'art. 1010, l'usufruttuario ha diritto di ritenzione sui beni che sono in suo possesso fino alla concorrenza della somma a lui dovuta.

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