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Codice delle Assicurazioni

Art. 214 — Vigilanza ispettiva

ELI /it/codice-assicurazioni/art/214parte di Codice delle Assicurazioni
Art. 214. Vigilanza ispettiva 1. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210, l'ISVAP puo' effettuare ispezioni, direttamente o tramite soggetti incaricati, presso le seguenti imprese, con sede legale nel territorio della Repubblica: a) le imprese controllate dall'impresa di assicurazione italiana; b) le imprese controllanti l'impresa di assicurazione italiana; c) le imprese controllate da un'impresa controllante l'impresa di assicurazione italiana o le imprese comunque con quest'ultima soggette a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96. 2. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210 nei confronti delle imprese di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, ovvero delle imprese di assicurazione controllate o partecipate dall'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210, che hanno la sede legale in un altro Stato membro, si applica l'articolo 206. 3. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di imprese diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210.

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