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Codice delle Assicurazioni

Art. 213 — Vigilanza informativa

ELI /it/codice-assicurazioni/art/213parte di Codice delle Assicurazioni
Art. 213. Vigilanza informativa 1. Le imprese di cui all'articolo 210 trasmettono all'ISVAP, con le modalita' ed i termini da esso stabiliti con regolamento, i dati e le informazioni utili all'esercizio della vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione o sul gruppo assicurativo. 2. Quando le imprese di assicurazione di cui all'articolo 210 non forniscono all'ISVAP i dati e le informazioni richieste, l'Istituto puo' rivolgersi direttamente alle imprese incluse nell'area della vigilanza supplementare sull'impresa assicurativa per acquisire con le modalita' ed i termini stabiliti ai sensi del comma 1, tali dati e informazioni, ferma restando la cooperazione fra le autorita' prevista dall'articolo 10.

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