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Codice delle Assicurazioni

Art. 178 — Inversione dell'onere della prova nei giudizi risarcitori

ELI /it/codice-assicurazioni/art/178parte di Codice delle Assicurazioni
Art. 178. Inversione dell'onere della prova nei giudizi risarcitori 1. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al contraente di un contratto di assicurazione sulla vita di cui ai rami III e V dell'articolo 2, comma 1, spetta all'impresa l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

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