Open·Parlamento
HomeNormeCodice delle AssicurazioniArt. 177
Codice delle Assicurazioni

Art. 177 — Diritto di recesso

ELI /it/codice-assicurazioni/art/177parte di Codice delle Assicurazioni
Art. 177. Diritto di recesso 1. Il contraente puo' recedere da un contratto individuale di assicurazione sulla vita entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il contratto e' concluso. 2. L'impresa di assicurazione deve informare il contraente del diritto di recesso di cui al comma 1. I termini e le modalita' per l'esercizio dello stesso devono essere espressamente evidenziati nella proposta e nel contratto di assicurazione. 3. L'impresa di assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al contraente il premio eventualmente corrisposto, al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. L'impresa di assicurazione ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, a condizione che siano individuate e quantificate nella proposta e nel contratto. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.

↑ Tutti gli articoli di Codice delle Assicurazioni · fonte Normattiva ↗

← Art. 176 Art. 178 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.