Regio decreto 652/1943
Art. 9 — La nobilta' gli stemmi e le genealogie
Art. 9. La nobilta' gli stemmi e le genealogie. gia' approvate da Tribunali, dagli Uffici o Commissioni araldiche degli antichi Stati italiani o dai Grandi Magisteri del S.O.M. di Malta e di altri antichi Ordini militari cavallereschi italiani, che esigevano le prove di nobilta', sono ammesse senza ulteriore decumentazione, con la produzione delle relative sentenze o processi di giustizia, esclusi quelli per grazia ed esclusa la enunciazione di titoli specifici e feudali.
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