Regio decreto 652/1943
Art. 58 — Le famiglie o gli individui che ottennero la concessione di uno speciale stemma gentilizio o di cittadinanza,…
Art. 58. Le famiglie o gli individui che ottennero la concessione di uno speciale stemma gentilizio o di cittadinanza, o ne sono nel legittimo attuale possesso, debbono farne uso con le ornamentazioni che sono proprie delle loro rispettive qualita' o dignita'.
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