Regio decreto 652/1943
Art. 43 — Tutti i libri araldici ufficiali sono compilati sotto la direzione del Commissario del Re Imperatore, e nessu…
Art. 43. Tutti i libri araldici ufficiali sono compilati sotto la direzione del Commissario del Re Imperatore, e nessuna variazione, rettifica, annotazione marginale puo' esservi apportata, senza il visto di lui. Di essi possono essere concessi certificati (allegato n. 4) le copie per estratto, con l'autentica del Cancelliere e il visto del Commissario del Re Imperatore. Puo' anche essere concessa una tessera individuale sottoscritta dal Cancelliere, col visto del Commissario del Re Imperatore, in attestazione del titolo di spettanza, quale e' registrato nel Libro d'Oro e nell'Elenco ufficiale della nobilta' italiana, conforme allegato n. 5. I certificati, le copie e le tessere sono rilasciate previo versamento dei competenti diritti di Cancelleria.
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