Regio decreto 652/1943
Art. 34 — Le autorizzazioni a fregiarsi delle onorificenze degli Ordini equestri pontifici sono concesse ai cittadini i…
Art. 34. Le autorizzazioni a fregiarsi delle onorificenze degli Ordini equestri pontifici sono concesse ai cittadini italiani ed ai cittadini dello Stato della Citta' del Vaticano con decreto Reale e diploma della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Cancelleria della Consulta araldica) previa produzione, da parte degli interessati alle Prefetture delle Provincie, dove i medesimi risiedono, se cittadini italiani, ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Cancelleria della Consulta araldica) se cittadini dello Stato della Citta' del Vaticano, dei prescritti documenti.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 652/1943 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.