Regio decreto 652/1943
Art. 31 — I provvedimenti nobiliari emanati sia per decreto Reale sia per decreto del Duce del Fascismo, Capo del Gover…
Art. 31. I provvedimenti nobiliari emanati sia per decreto Reale sia per decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sono trascritti in appositi registri a cura del Cancelliere che ne attesta la trascrizione in calce ai provvedimenti medesimi. I decreti Reali sono poi trasmessi al Regio archivio di Stato di Roma per la trascrizione in altro registro che rimane ivi conservato. I provvedimenti medesimi, di grazia e di giustizia, sono annotati nel Libro d'Oro della nobilta' italiana, o nei rispettivi Libri araldici, con le formalita' di cui al Capo IV.
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