Regio decreto 652/1943
Art. 28 — I verbali delle adunanze della Consulta araldica e della Giunta permanente araldica sono compilati e sottoscr…
Art. 28. I verbali delle adunanze della Consulta araldica e della Giunta permanente araldica sono compilati e sottoscritti dal Cancelliere, col visto dei rispettivi Presidenti e del Commissario del Re Imperatore. Essi, per estratto, con l'indicazione precisa del provvedimento da emettersi, sono sottoposti a cura del Commissario del Re Imperatore all'approvazione del Duce del Fascismo, Capo del Governo. Dopo approvati, sono trascritti in apposito registro, mentre viene dato corso ai provvedimenti deliberati.
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