Regio decreto 652/1943
Art. 25 — A richiesta del Commissario del Re Imperatore o con deliberazione della Consulta araldica, l'esame di domande…
Art. 25. A richiesta del Commissario del Re Imperatore o con deliberazione della Consulta araldica, l'esame di domande nobiliari puo' essere deferito ad uno dei membri della Consulta o ad una Commissione di essi. Le conclusioni saranno oggetto di relazione motivata, sottoscritta dall'estensore, e sottoposte al voto della Consulta medesima.
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