Regio decreto 652/1943
Art. 23 — Le sedute sono valide con la presenza di almeno otto Consultori per la Consulta, e almeno quattro per la Giun…
Art. 23. Le sedute sono valide con la presenza di almeno otto Consultori per la Consulta, e almeno quattro per la Giunta permanente araldica. I Consultori che non giustifichino la propria assenza per tre sessioni consecutive sono considerati dimissionari.
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