Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 652/1943Art. 122
Regio decreto 652/1943

Art. 122 — Gli Ambasciatori di Sua Maesta' e i Governatori delle Colonie possono accollare il loro scudo a due Fasci Lit…

ELI /it/regio-decreto/1943/06/07/652/art/122parte di Regio decreto 652/1943
Art. 122. Gli Ambasciatori di Sua Maesta' e i Governatori delle Colonie possono accollare il loro scudo a due Fasci Littori, decussati; i Prefetti delle Provincie ad un Fascio Littorio in palo.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 652/1943 · fonte Normattiva ↗

← Art. 121 Art. 123 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.