Regio decreto 652/1943
Art. 109 — I motti si scrivono sopra liste bifide e svolazzanti, smaltate come nel campo dello scudo e scritte con lette…
Art. 109. I motti si scrivono sopra liste bifide e svolazzanti, smaltate come nel campo dello scudo e scritte con lettere maiuscole romane. Di regola si collocano sotto la punta dello scudo.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 652/1943 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.