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Regio decreto 652/1943

Art. 109 — I motti si scrivono sopra liste bifide e svolazzanti, smaltate come nel campo dello scudo e scritte con lette…

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Art. 109. I motti si scrivono sopra liste bifide e svolazzanti, smaltate come nel campo dello scudo e scritte con lettere maiuscole romane. Di regola si collocano sotto la punta dello scudo.

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