Regio decreto 929/1942
Art. 64 — Art. 114 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
Art. 64. (Art. 114 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). In deroga a quanto e' disposto negli articoli precedenti e salve le esigenze della giustizia penale, non possono essere sequestrati, ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si ravvisi una violazione di brevetto per marchio, finche' figurino nel recinto di una Esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o siano in transito da o per la medesima. Quando gli oggetti provengono dall'estero, l'istante per ottenere la descrizione, deve dimostrare di essere titolare del brevetto, o del marchio, nel Regno e nel Paese di provenienza degli oggetti.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 480/12 — Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recautoritativoha disposto (con l'art. 59, comma 1) la modifica dell'art. 64.
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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