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Regio decreto 929/1942

Art. 56 — Art. 107 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1942/06/21/929/art/56parte di Regio decreto 929/1942
Art. 56. (Art. 107 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Le azioni in materia di marchi, i cui brevetti sono stati concessi o sono in corso di concessione, e le azioni in materia di marchi registrati presso l'Ufficio internazionale di Berna, relativamente a quanto si riferisce ai loro effetti nel territorio dello Stato, si propongono davanti all'Autorita' giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti. Tali azioni si propongono davanti all'Autorita' giudiziaria del domicilio del convenuto; quando pero' il convenuto non abbia residenza, dimora o domicilio eletto nel territorio dello Stato, dette azioni sono proposte davanti all'Autorita' giudiziaria del luogo in cui l'attore ha domicilio o residenza; qualora ne' l'attore, ne' il convenuto abbiano nel territorio dello Stato il domicilio reale o il domicilio eletto, e' competente l'Autorita' giudiziaria di Roma. L'indicazione di domicilio annotata nel Registro dei brevetti vale come elezione di domicilio ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione amministrativa e giudiziaria.

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