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Regio decreto 929/1942

Art. 48 — Art. 99 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1942/06/21/929/art/48parte di Regio decreto 929/1942
Art. 48. (Art. 99 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). La validita' del brevetto, quando il marchio sia stato pubblicamente usato in buona fede per cinque anni senza contestazioni, dopo la pubblicazione di cui all'articolo 35, primo comma, di questo decreto, non puo' essere impugnata per il motivo che la parola, figura o segno che lo costituisce puo' confondersi con una parola, figura, o segno altrui, gia' conosciuto alla data della domanda, come distintivo di prodotti o merci dello stesso genere, o perche' esso contiene un nome o ritratto di persona.

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