Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 929/1942Art. 46
Regio decreto 929/1942

Art. 46 — Intervenuta la pubblicazione di cui all'art

ELI /it/regio-decreto/1942/06/21/929/art/46parte di Regio decreto 929/1942
Art. 46. Intervenuta la pubblicazione di cui all'art. 44 e trascorsi sei mesi da tale pubblicazione, ovvero se il ricorso sia stato respinto, il brevetto s'intende decaduto dal compimento del decennio pel quale sia stata pagata utilmente la tassa.

Modificato / richiamato da

Abroga · 2

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 929/1942 · fonte Normattiva ↗

← Art. 45 Art. 47 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.