Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 929/1942Art. 29
Regio decreto 929/1942

Art. 29 — Art

ELI /it/regio-decreto/1942/06/21/929/art/29parte di Regio decreto 929/1942
Art. 29. Art. 90, comma primo, nn. 1, 3, 4 e 5, e comma ultimo del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). L'esame della domanda, della quale sia stata riconosciuta la regolarita' formale, e' rivolto ad accertare: 1) se puo' trovare applicazione l'art. 2 di questo decreto, quando si tratta di marchi collettivi; 2) se la parola, figura o segno puo' essere brevettato come marchio a norma degli articoli 16, 18, 20 e 21; 3) se concorrono le condizioni di cui all'art. 23; 4) se, nell'ipotesi di cui all'art. 24, concorrono le condizioni volute dalle Convenzioni internazionali. Qualora non si riscontrino le condizioni sopra indicate, l'Ufficio centrale dei brevetti respinge la domanda. Qualora non si riscontrino le condizioni sopra indicate, l'Ufficio centrale dei brevetti rspinge la domanda.

Modificato / richiamato da

Modifica · 1
Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 929/1942 · fonte Normattiva ↗

← Art. 28 Art. 30 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.